Il diritto d'autore è riconosciuto a colui
che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo; in
Italia è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modifiche.
Sono protette ai sensi di queste leggi le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per
elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,
nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
In particolare sono comprese nella
protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche,
scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o
senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle
quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura,
dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, compresa la scenografia.
5) i disegni e le opere
dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o
sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II dalla legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si
tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del
Capo V del Titolo II dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modifiche;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi
forma espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle
sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma
dell'articolo 1 dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modifiche, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro
contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che
presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.